CRIMINOLOGIA PENITENZIARIA (By Kuma)

CRIMINOLOGIA PENITENZIARIA (By Kuma)
261問 • 3年前
  • Mauro Kuma
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    問題一覧

  • 1

    1.01.La criminologia penitenziaria ha una impostazione:

    intersciplinare

  • 2

    1.02.L'assegnazione dei detenuti all'interno delle sezioni:

    tende a prevenire le influenze nocive reciproche

  • 3

    1.03.Il sistema Penitenziario moderno è un contesto:

    di tutela delle esigenze cautelari e/o di rieducazione dei condannati

  • 4

    1.04.Il sistema Penitenziario in passato era:

    un luogo di espiazione/neutralizzazione

  • 5

    1.05.L'impostazione multidisciplinare della criminologia penitenziaria:

    implica il ricorso a discipline differenti

  • 6

    1.06.L'ambiente criminale esterno:

    tende a ricompattarsi in ambito penitenziario

  • 7

    1.07.La criminologia generale:

    ha a pplicazioni di varia natura: critica, sociologica, eziologica, clinica

  • 8

    1.08.I contesti penitenziari:

    sono ontologicamente criminogeni

  • 9

    2.01.Il trattamento penitenziario:

    è individualizzato

  • 10

    2.02.Gli articoli 2 e 27 della Costituzione:

    delineano lo spazio di azione dell'istituzione penitenziaria

  • 11

    2.03.L'articolo 27 della Costituzione tutela l'individuo detenuto e:

    fa il paio con il precedente art.2 della Costituzione

  • 12

    2.04.La personalità dell'individuo detenuto:

    si svolge nella formazione sociale "carcere"

  • 13

    2.05.Nella formazione sociale “ carcere”:

    l'individuo detenuto svolge la sua personalità

  • 14

    2.06.Il carcere secondo la costituzione:

    è una formazione sociale

  • 15

    2.07.La Repubblica riconosce e garantisce:

    i diritti inviolabili dell'uomo

  • 16

    2.08.I diritti inviolabili dell'uomo:

    sono presidiati dall'art.2 della Costituzione

  • 17

    3.01.I detenuti sono titolari:

    di diritti essenziali

  • 18

    3.02.L'articolo 27 della Costituzione:

    prevede tra l'altro la rieducazione del condannato

  • 19

    3.03.Imputati e condannati:

    hanno diritto al trattamento secondo le previsioni dell'art. 27 della Costituzione

  • 20

    3.04.La rieducazione

    è prevista per i condannati

  • 21

    3.05.Gli imputati

    hanno diritto ad interventi di sostegno

  • 22

    3.06.Gli interventi di sostegno sono

    per gli imputati

  • 23

    3.07.Gli interventi di sostegno e rieducativi

    sono previsti dal trattamento penitienziario

  • 24

    3.08.Il trattamento Penitenziario prevede

    interventi di sostegno e rieducativi

  • 25

    3.09.Il trattamento individualizzato del detenuto

    si inserisce nel solco degli artt.2 e 27 della Costituzione

  • 26

    4.01.Le assegnazioni e i raggruppamenti dei detenuti

    sono disciplinati dall'art 14 della legge 354 1975

  • 27

    4.02.La ricaduta nel reato

    si definisce recidiva

  • 28

    4.03.L'articolo 14 della legge 354/1975 disciplina le assegnazioni e i raggruppamenti dei detenuti

    e' una norma che si riferisce all'isolamento giudiziario

  • 29

    4.04.L'articolo 133 cp disciplina la gravità del reato

    nella prospettiva della valutazione della pena

  • 30

    4.05.Che cos'è la recidiva?

    la ricaduta nel reato

  • 31

    5.01.La direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale (UEPE)

    è disciplinata dall'art 3 del dpr 230/00

  • 32

    5.02.Il direttore di istituto penitenziario

    esercita poteri di organizzazione coordinamento e controllo delle attività d'istituto

  • 33

    5.03.Le figure delle aree penitenziari interagiscono

    nella prospettiva del buon andamento dei compiti d'istituto

  • 34

    5.04.I poteri di organizzazione coordinamento e controllo dell'attività di istituto

    sono esercitati dal Direttore penitenziario

  • 35

    5.05.L'articolo 3 del DPR 230 2000

    disciplina la direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale (uepe)

  • 36

    6.01.I comportamenti del soggetto attivo del reato

    sono espressamente preveduti dalla legge

  • 37

    6.02.Diritto penale religione

    presentano possibili adiacenze es furto e vii comandamento

  • 38

    6.03.Le fattispecie di reato

    si fondano su comportamenti del soggetto attivo

  • 39

    6.04.Le fattispecie di reato del furto

    ha adiacenze con il precetto mosaico "non rubare"

  • 40

    7.01.L'articolo 199 cp

    evoca il principio di legalità delle misure di sicurezza

  • 41

    7.02.L'articolo 1 del Codice Penale

    evoca il principio di legalità delle pene

  • 42

    7.03.l'articolo 25 Costituzione

    evoca il principio di legalità

  • 43

    7.04.Il principio di legalità a livello costituzionale

    è previsto dall'art 25 Cost

  • 44

    8.01.Le “ influenze nocive reciproche”- quale fattore di rischio

    sono contemplate dall'art 14 lp

  • 45

    8.02.L’art 14 LP

    contempla [il rischio] delle influenze nocive reciproche

  • 46

    8.03.L’art 99 CP:

    disciplina l'istituto della recidiva

  • 47

    8.04.La recidiva

    è disciplinata dall'art 99 cp

  • 48

    9.01.In carcere la cultura “ dominante”

    si identifica in quella delinquenziale definita "sottocultura"

  • 49

    9.02.L’ingresso in carcere del “nuovo giunto”

    deve essere valutato dal punto di vista procedurale ed emotivo

  • 50

    9.03.L’impatto emotivo del carcere sul nuovo giunto

    è un imprescindibile elemento di valutazione

  • 51

    9.04.La perquisizione del nuovo giunto

    rientra tra i protocolli operativi del primo ingresso

  • 52

    10.01.Il regolamento carcerario del 1931

    è il primo regolamento di settore dopo il codice penale del 1930

  • 53

    10.02.La principale riforma penitenziaria

    è del 1975

  • 54

    10.03.Lavoro istruzione e religione

    erano contemplati nel regolamento del 1931

  • 55

    10.04.La legge 354 1975

    rappresenta una delle principali riforme del sistema penitenziario

  • 56

    11.01.In ambito carcerario

    convivono le regole dell'istituzione e quelle della "sottocultura carceraria"

  • 57

    11.02.Quali tra queste categorie di detenuti risultano invise alla restante popolazione penitenziaria?

    pedofili - appartenenti alle forze dell'ordine - collaboratori di giustizia

  • 58

    11.03.La convivenza tra regole istituzionali e quelle della “sottocultura carceraria”

    determina un "doppio binario"

  • 59

    11.04.I condannati per reati di pedofilia

    sono invisi alla restante popolazione detenuta

  • 60

    12.01.L’impronta digitale

    è un elemento caratterizzante dell'individuo detenuto

  • 61

    12.02.Il sesso è un elemento discriminatorio

    in alcune culture

  • 62

    12.03.Il codice consuetudinario dell’Albania

    risale al 1400

  • 63

    12.04.La funzione del carcere

    è quella di intervenire sui processi educativi dell'individuo adulto

  • 64

    13.01.L’osservazione scientifica della personalità

    è finalizzata all'individualizzazione del trattamento penitenziario

  • 65

    13.02.L'articolo 6 del codice civile

    disciplina il diritto al nome

  • 66

    13.03.L’Articolo 1 c.4 della legge 354 1975

    ribadisce il diritto dei detenuti ad essere chiamati per nome

  • 67

    13.04.L'espletamento delle osservazione della personalità

    è disciplinato dall'art 28 del dpr 230 2000

  • 68

    14.01.La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

    stigmatizza la pena di morte

  • 69

    14.02.La pena di morte

    è tra l'altro stigmatizzata dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo

  • 70

    14.03.Istruzione e religione

    erano contemplate come elementi di sviluppo dell'individuo dal regolamento del 1931

  • 71

    14.04.Il lavoro in ambito penitenziario

    era contemplato come elemento di sviluppo dell'individuo dal regolamento del 1931

  • 72

    15.01.L'osservazione scientifica della personalità

    era già stata prevista sul versante amministrativo da una circolare del 1961

  • 73

    15.02.L'osservazione scientifica della personalità

    prescinde dai bisogni dell'individuo detenuto

  • 74

    15.03.L'equazione delinquente- malato

    è stata superata attraverso l'introduzione dell'osservazione scientifica della personalità

  • 75

    15.04.La circolare ministeriale del 1961 contemplava

    l'osservazione scientifica della personalità

  • 76

    16.01.L'articolo 6 della legge 354 1975

    disciplina le caratteristiche dei locali di soggiorno e pernottamento

  • 77

    16.02.Le caratteristiche dei locali di soggiorno e pernottamento

    sono previste dall'art 6 della legge 354 1975

  • 78

    16.03.L'articolo 32 della legge 354 1975

    disciplina il regime penitenziario

  • 79

    16.04.L'obbligo di risarcimento del danno

    è previsto dall'art 32 lp

  • 80

    17.01.I danni arrecati dai detenuti ai beni dell'amministrazione

    non determinano pregiudizio sul versante del procedimento penale

  • 81

    17.02.La cura degli oggetti messi a disposizione di ciascun detenuto

    è prescritta dalla legislazione penitenziaria

  • 82

    17.03.I detenuti e gli internati tra l'altro

    devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione

  • 83

    17.04.L'obbligo di risarcimento del danno

    è previsto dalla legislazione penitenziaria

  • 84

    17.05.Le disposizioni generali e particolari attinenti ai diritti e doveri dei detenuti

    vengono comunicate all'atto d'ingresso

  • 85

    17.06.I detenuti e gli internati

    all'atto d'ingresso sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri

  • 86

    17.07.Le norme di condotta dei detenuti e degli internati è l'obbligo di risarcimento del danno

    sono previste dall'art 32 della legge 354 1975

  • 87

    17.08.L'articolo 32 della legge 357/1975

    disciplina le norme di condotta dei detenuti e degli internati e l'obbligo di risarcimento del danno

  • 88

    18.01.Prima della positivizzazione normativa l'osservazione scientifica della personalità

    era stata prevista da una circolare ministeriale

  • 89

    18.02.L'Articolo 28 del DPR 230/00 prevede

    l'individualizzazione del trattamento

  • 90

    18.03.L'identità dell'individuo detenuto

    è tutelata e salvaguardata attraverso l'individualizzazione del trattamento

  • 91

    18.04.L'individualizzazione del trattamento

    salvaguarda tra l'altro l'identità del detenuto

  • 92

    18.05.L'osservazione scientifica della personalità

    è positivizzata sul versante normativo

  • 93

    18.06.Nel 1961 con una circolare ministeriale è stata prevista

    l'osservazone scientifica della personalità

  • 94

    18.07.L'antecedente cronologico alla norma sull'osservazione scientifica della personalità

    si identifica in una circolare ministeriale del 1961

  • 95

    18.08.L'individualizzazione del trattamento

    è prevista dall'at 28 del dpr 230/00

  • 96

    19.01.Il carattere dissuasivo

    è tipico delle teorie preventive

  • 97

    19.02.Tra le branche del diritto pubblico

    è contemplato il diritto penale

  • 98

    19.03.Una delle Scienze ausiliarie del diritto penale

    è la criminologia

  • 99

    19.04.Il diritto penale è una branca

    del diritto pubblico

  • 100

    19.05.La dissuasione dell’ individuo da comportamenti contrari alla legge

    avviene tra l'altro attraverso le teorie preventive

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  • 1

    1.01.La criminologia penitenziaria ha una impostazione:

    intersciplinare

  • 2

    1.02.L'assegnazione dei detenuti all'interno delle sezioni:

    tende a prevenire le influenze nocive reciproche

  • 3

    1.03.Il sistema Penitenziario moderno è un contesto:

    di tutela delle esigenze cautelari e/o di rieducazione dei condannati

  • 4

    1.04.Il sistema Penitenziario in passato era:

    un luogo di espiazione/neutralizzazione

  • 5

    1.05.L'impostazione multidisciplinare della criminologia penitenziaria:

    implica il ricorso a discipline differenti

  • 6

    1.06.L'ambiente criminale esterno:

    tende a ricompattarsi in ambito penitenziario

  • 7

    1.07.La criminologia generale:

    ha a pplicazioni di varia natura: critica, sociologica, eziologica, clinica

  • 8

    1.08.I contesti penitenziari:

    sono ontologicamente criminogeni

  • 9

    2.01.Il trattamento penitenziario:

    è individualizzato

  • 10

    2.02.Gli articoli 2 e 27 della Costituzione:

    delineano lo spazio di azione dell'istituzione penitenziaria

  • 11

    2.03.L'articolo 27 della Costituzione tutela l'individuo detenuto e:

    fa il paio con il precedente art.2 della Costituzione

  • 12

    2.04.La personalità dell'individuo detenuto:

    si svolge nella formazione sociale "carcere"

  • 13

    2.05.Nella formazione sociale “ carcere”:

    l'individuo detenuto svolge la sua personalità

  • 14

    2.06.Il carcere secondo la costituzione:

    è una formazione sociale

  • 15

    2.07.La Repubblica riconosce e garantisce:

    i diritti inviolabili dell'uomo

  • 16

    2.08.I diritti inviolabili dell'uomo:

    sono presidiati dall'art.2 della Costituzione

  • 17

    3.01.I detenuti sono titolari:

    di diritti essenziali

  • 18

    3.02.L'articolo 27 della Costituzione:

    prevede tra l'altro la rieducazione del condannato

  • 19

    3.03.Imputati e condannati:

    hanno diritto al trattamento secondo le previsioni dell'art. 27 della Costituzione

  • 20

    3.04.La rieducazione

    è prevista per i condannati

  • 21

    3.05.Gli imputati

    hanno diritto ad interventi di sostegno

  • 22

    3.06.Gli interventi di sostegno sono

    per gli imputati

  • 23

    3.07.Gli interventi di sostegno e rieducativi

    sono previsti dal trattamento penitienziario

  • 24

    3.08.Il trattamento Penitenziario prevede

    interventi di sostegno e rieducativi

  • 25

    3.09.Il trattamento individualizzato del detenuto

    si inserisce nel solco degli artt.2 e 27 della Costituzione

  • 26

    4.01.Le assegnazioni e i raggruppamenti dei detenuti

    sono disciplinati dall'art 14 della legge 354 1975

  • 27

    4.02.La ricaduta nel reato

    si definisce recidiva

  • 28

    4.03.L'articolo 14 della legge 354/1975 disciplina le assegnazioni e i raggruppamenti dei detenuti

    e' una norma che si riferisce all'isolamento giudiziario

  • 29

    4.04.L'articolo 133 cp disciplina la gravità del reato

    nella prospettiva della valutazione della pena

  • 30

    4.05.Che cos'è la recidiva?

    la ricaduta nel reato

  • 31

    5.01.La direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale (UEPE)

    è disciplinata dall'art 3 del dpr 230/00

  • 32

    5.02.Il direttore di istituto penitenziario

    esercita poteri di organizzazione coordinamento e controllo delle attività d'istituto

  • 33

    5.03.Le figure delle aree penitenziari interagiscono

    nella prospettiva del buon andamento dei compiti d'istituto

  • 34

    5.04.I poteri di organizzazione coordinamento e controllo dell'attività di istituto

    sono esercitati dal Direttore penitenziario

  • 35

    5.05.L'articolo 3 del DPR 230 2000

    disciplina la direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale (uepe)

  • 36

    6.01.I comportamenti del soggetto attivo del reato

    sono espressamente preveduti dalla legge

  • 37

    6.02.Diritto penale religione

    presentano possibili adiacenze es furto e vii comandamento

  • 38

    6.03.Le fattispecie di reato

    si fondano su comportamenti del soggetto attivo

  • 39

    6.04.Le fattispecie di reato del furto

    ha adiacenze con il precetto mosaico "non rubare"

  • 40

    7.01.L'articolo 199 cp

    evoca il principio di legalità delle misure di sicurezza

  • 41

    7.02.L'articolo 1 del Codice Penale

    evoca il principio di legalità delle pene

  • 42

    7.03.l'articolo 25 Costituzione

    evoca il principio di legalità

  • 43

    7.04.Il principio di legalità a livello costituzionale

    è previsto dall'art 25 Cost

  • 44

    8.01.Le “ influenze nocive reciproche”- quale fattore di rischio

    sono contemplate dall'art 14 lp

  • 45

    8.02.L’art 14 LP

    contempla [il rischio] delle influenze nocive reciproche

  • 46

    8.03.L’art 99 CP:

    disciplina l'istituto della recidiva

  • 47

    8.04.La recidiva

    è disciplinata dall'art 99 cp

  • 48

    9.01.In carcere la cultura “ dominante”

    si identifica in quella delinquenziale definita "sottocultura"

  • 49

    9.02.L’ingresso in carcere del “nuovo giunto”

    deve essere valutato dal punto di vista procedurale ed emotivo

  • 50

    9.03.L’impatto emotivo del carcere sul nuovo giunto

    è un imprescindibile elemento di valutazione

  • 51

    9.04.La perquisizione del nuovo giunto

    rientra tra i protocolli operativi del primo ingresso

  • 52

    10.01.Il regolamento carcerario del 1931

    è il primo regolamento di settore dopo il codice penale del 1930

  • 53

    10.02.La principale riforma penitenziaria

    è del 1975

  • 54

    10.03.Lavoro istruzione e religione

    erano contemplati nel regolamento del 1931

  • 55

    10.04.La legge 354 1975

    rappresenta una delle principali riforme del sistema penitenziario

  • 56

    11.01.In ambito carcerario

    convivono le regole dell'istituzione e quelle della "sottocultura carceraria"

  • 57

    11.02.Quali tra queste categorie di detenuti risultano invise alla restante popolazione penitenziaria?

    pedofili - appartenenti alle forze dell'ordine - collaboratori di giustizia

  • 58

    11.03.La convivenza tra regole istituzionali e quelle della “sottocultura carceraria”

    determina un "doppio binario"

  • 59

    11.04.I condannati per reati di pedofilia

    sono invisi alla restante popolazione detenuta

  • 60

    12.01.L’impronta digitale

    è un elemento caratterizzante dell'individuo detenuto

  • 61

    12.02.Il sesso è un elemento discriminatorio

    in alcune culture

  • 62

    12.03.Il codice consuetudinario dell’Albania

    risale al 1400

  • 63

    12.04.La funzione del carcere

    è quella di intervenire sui processi educativi dell'individuo adulto

  • 64

    13.01.L’osservazione scientifica della personalità

    è finalizzata all'individualizzazione del trattamento penitenziario

  • 65

    13.02.L'articolo 6 del codice civile

    disciplina il diritto al nome

  • 66

    13.03.L’Articolo 1 c.4 della legge 354 1975

    ribadisce il diritto dei detenuti ad essere chiamati per nome

  • 67

    13.04.L'espletamento delle osservazione della personalità

    è disciplinato dall'art 28 del dpr 230 2000

  • 68

    14.01.La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

    stigmatizza la pena di morte

  • 69

    14.02.La pena di morte

    è tra l'altro stigmatizzata dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo

  • 70

    14.03.Istruzione e religione

    erano contemplate come elementi di sviluppo dell'individuo dal regolamento del 1931

  • 71

    14.04.Il lavoro in ambito penitenziario

    era contemplato come elemento di sviluppo dell'individuo dal regolamento del 1931

  • 72

    15.01.L'osservazione scientifica della personalità

    era già stata prevista sul versante amministrativo da una circolare del 1961

  • 73

    15.02.L'osservazione scientifica della personalità

    prescinde dai bisogni dell'individuo detenuto

  • 74

    15.03.L'equazione delinquente- malato

    è stata superata attraverso l'introduzione dell'osservazione scientifica della personalità

  • 75

    15.04.La circolare ministeriale del 1961 contemplava

    l'osservazione scientifica della personalità

  • 76

    16.01.L'articolo 6 della legge 354 1975

    disciplina le caratteristiche dei locali di soggiorno e pernottamento

  • 77

    16.02.Le caratteristiche dei locali di soggiorno e pernottamento

    sono previste dall'art 6 della legge 354 1975

  • 78

    16.03.L'articolo 32 della legge 354 1975

    disciplina il regime penitenziario

  • 79

    16.04.L'obbligo di risarcimento del danno

    è previsto dall'art 32 lp

  • 80

    17.01.I danni arrecati dai detenuti ai beni dell'amministrazione

    non determinano pregiudizio sul versante del procedimento penale

  • 81

    17.02.La cura degli oggetti messi a disposizione di ciascun detenuto

    è prescritta dalla legislazione penitenziaria

  • 82

    17.03.I detenuti e gli internati tra l'altro

    devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione

  • 83

    17.04.L'obbligo di risarcimento del danno

    è previsto dalla legislazione penitenziaria

  • 84

    17.05.Le disposizioni generali e particolari attinenti ai diritti e doveri dei detenuti

    vengono comunicate all'atto d'ingresso

  • 85

    17.06.I detenuti e gli internati

    all'atto d'ingresso sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri

  • 86

    17.07.Le norme di condotta dei detenuti e degli internati è l'obbligo di risarcimento del danno

    sono previste dall'art 32 della legge 354 1975

  • 87

    17.08.L'articolo 32 della legge 357/1975

    disciplina le norme di condotta dei detenuti e degli internati e l'obbligo di risarcimento del danno

  • 88

    18.01.Prima della positivizzazione normativa l'osservazione scientifica della personalità

    era stata prevista da una circolare ministeriale

  • 89

    18.02.L'Articolo 28 del DPR 230/00 prevede

    l'individualizzazione del trattamento

  • 90

    18.03.L'identità dell'individuo detenuto

    è tutelata e salvaguardata attraverso l'individualizzazione del trattamento

  • 91

    18.04.L'individualizzazione del trattamento

    salvaguarda tra l'altro l'identità del detenuto

  • 92

    18.05.L'osservazione scientifica della personalità

    è positivizzata sul versante normativo

  • 93

    18.06.Nel 1961 con una circolare ministeriale è stata prevista

    l'osservazone scientifica della personalità

  • 94

    18.07.L'antecedente cronologico alla norma sull'osservazione scientifica della personalità

    si identifica in una circolare ministeriale del 1961

  • 95

    18.08.L'individualizzazione del trattamento

    è prevista dall'at 28 del dpr 230/00

  • 96

    19.01.Il carattere dissuasivo

    è tipico delle teorie preventive

  • 97

    19.02.Tra le branche del diritto pubblico

    è contemplato il diritto penale

  • 98

    19.03.Una delle Scienze ausiliarie del diritto penale

    è la criminologia

  • 99

    19.04.Il diritto penale è una branca

    del diritto pubblico

  • 100

    19.05.La dissuasione dell’ individuo da comportamenti contrari alla legge

    avviene tra l'altro attraverso le teorie preventive