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  • Liborio Safina

  • 問題数 87 • 5/9/2025

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    問題一覧

  • 1

    LA CRIMINOLOGIA PENITENZIARIA HA UNA IMPOSTAZIONE

    intersciplinare

  • 2

    L'ASSEGNAZIONE DEI DETENUTI ALL'INTERNO DELLE SEZIONI

    tende a prevenire le influenze nocive reciproche

  • 3

    IL SISTEMA PENITIENZIARIO MODERNO E' UN CONTESTO

    di tutela delle esigenze cautelari e/o di rieducazione dei condannati

  • 4

    IL SISTEMA PENITENZIARIO IN PASSATO ERA

    un luogo di espiazione/neutralizzazione

  • 5

    L'IMPOSTAZIONE MULTISCIPLINARE DELLA CRIMINOLOGIA PENITENZIARIA

    implica il ricorso a discipline differenti

  • 6

    L'AMBIENTE CRIMINALE ESTERNO

    tende a ricompattarsi in ambito penitenziario

  • 7

    LA CRIMINOLOGIA GENERALE

    ha applicazioni di varia natura: critica, sociologica, eziologica, clinica

  • 8

    I CONTESTI PENITENZIARI sono

    sono ontologicamente criminogeni

  • 9

    IL TRATTAMENTO PENITENZIARIO

    è individualizzato

  • 10

    GLI ART.2 E 27 DELLA COSTITUZIONE

    delineano lo spazio di azione dell'istituzione penitenziaria

  • 11

    L'ART.27 DELLA COSTITUZIONE TUTELA L'INDIVIDUO DETENUTO E

    fa il paio con il precedente art.2 della Costituzione

  • 12

    LA PERSONALITA' DELL'INDIVIDUO DETENUTO

    si svolge nella formazione sociale "carcere"

  • 13

    NELLA FORMAZIONE SOCIALE "CARCERE"

    l'individuo detenuto svolge la sua personalità

  • 14

    IL CARCERE SECONDO LA COSTITUZIONE

    è una formazione sociale

  • 15

    LA REPUBBLICA RICONOSCE E GARANTISCE

    i diritti inviolabili dell'uomo

  • 16

    I DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO

    dell'Uomo sono presidiati dall'art.2 della Costituzione

  • 17

    I DETENUTI SONO TITOLARI

    di diritti essenziali

  • 18

    L'ART.27 DELLA COSTITUZIONE

    prevede tra l'altro la rieducazione del condannato

  • 19

    IMPUTATI E CONDANNATI

    hanno diritto al trattamento secondo le previsioni dell'art. 27 della Costituzione

  • 20

    LA RIEDUCAZIONE

    è prevista per i condannati

  • 21

    GLI IMPUTATI

    hanno diritto ad interventi di sostegno

  • 22

    GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO SONO

    per gli imputati

  • 23

    GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO E RIEDUCATIVI

    sono previsti dal trattamento penitienziario

  • 24

    IL TRATTAMENTO PENITENZIARIO PREVEDE

    interventi di sostegno e rieducativi

  • 25

    IL TRATTAMENTO INDIVIDUALIZZATO DEL DETENUTO

    si inserisce nel solco degli artt.2 e 27 della Costituzione

  • 26

    LE ASSEGNAZIONI E I RAGGRUPPAMENTI DEI DETENUTI

    sono disciplinati dall'art 14 della legge 354 1975

  • 27

    LA RICADUTA NEL REATO

    si definisce recidiva

  • 28

    L'ART 14 DELLA LEGGE 354 1975 DISCIPLINA LE ASSEGNAZIONI E I RAGGRUPPAMENTI DEI DETENUTI

    e' una norma che si riferisce all'isolamento giudiziario

  • 29

    L'ART 133 CP DISCIPLINA LA GRAVITA' DEL REATO

    nella prospettiva della valutazione della pena

  • 30

    CHE COS'E' LA RECIDIVA

    la ricaduta nel reato

  • 31

    LA DIREZIONE DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI E DEI CENTRI DI SERVIZIO SOCIALE (UEPE)

    è disciplinata dall'art 3 del dpr 230/00

  • 32

    IL DIRETTORE D'ISTITUTO PENITENZIARIO

    esercita poteri di organizzazione coordinamento e controllo delle attività d'istituto

  • 33

    LE FIGURE DELLE AREE PENITENZIARIE INTERAGISCONO

    nella prospettiva del buon andamento dei compiti d'istituto

  • 34

    I POTERI DI ORGANIZZAZIONE COORDINAMENTO E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ D'ISTITUTO

    sono esercitati dal Direttore penitenziario

  • 35

    L'ART 3 DEL DPR 230 2000

    disciplina la direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale (uepe)

  • 36

    I COMPORTAMENTI DEL SOGGETTO ATTIVO DEL REATO

    sono espressamente preveduti dalla legge

  • 37

    DIRITTO PENALE E RELIGIONE

    presentano possibili adiacenze es furto e vii comandamento

  • 38

    LE FATTISPECIE DI REATO

    si fondano su comportamenti del soggetto attivo

  • 39

    LA FATTISPECIE DI REATO DEL FURTO

    ha adiacenze con il precetto mosaico " non rubare "

  • 40

    L'ART 199 CP

    evoca il principio di legalità delle misure di sicurezza

  • 41

    L'ART 1 DEL CODICE PENALE

    evoca il principio di legalità delle pene

  • 42

    L'ART 25 COST

    evoca il principio di legalità

  • 43

    IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ A LIVELLO COSTITUZIONALE

    è previsto dall'art 25 Cost

  • 44

    LE "INFLUENZE NOCIVE RECIPROCHE" - QUALE FATTORE DI RISCHIO

    sono contemplate dall'art 14 lp

  • 45

    L'ART 14 LP

    contempla [il rischio] delle influenze nocive reciproche una

  • 46

    L'ART 99 CP

    disciplina l'istituto della recidiva

  • 47

    LA RECIDIVA

    è disciplinata dall'art 99 cp

  • 48

    IN CARCERE LA CULTURA " DOMINANTE"

    si identifica in quella delinquenziale definita " sottocultura"

  • 49

    L'INGRESSO IN CARCERE DEL " NUOVO GIUNTO"

    deve essere valutato dal punto di vista procedurale ed emotivo

  • 50

    L'IMPATTO EMOTIVO DEL CARCERE SUL NUOVO GIUNTO

    è un imprescindibile elemento di valutazione

  • 51

    LA PERQUISIZIONE DEL NUOVO GIUNTO

    rientra tra i protocolli operativi del primo ingresso

  • 52

    IL REGOLAMENTO CARCERARIO DEL 1931

    è il primo regolamento di settore dopo il codice penale del 1930

  • 53

    LA PRINCIPALE RIFORMA PENITENZIARIA

    è del 1975

  • 54

    LAVORO ISTRUZIONE E RELIGIONE

    erano contemplati nel regolamento del 1931

  • 55

    LA LEGGE 354 1975

    rappresenta una delle principali riforme del sistema penitenziario

  • 56

    IN AMBITO CARCERARIO

    convivono le regole dell'istituzione e quelle della "sottocultura carceraria"

  • 57

    . QUALI TRA QUESTE CATEGORIE DI DETENUTI RISULTANO INVISE ALLA RESTANTE POPOLAZIONE PENITENIARIA

    pedofili - appartenenti alle forze dell'ordine - collaboratori di giustizia

  • 58

    LA CONVIVENZA TRA REGOLE ISTITUZIONALI E QUELLE DELLA "SOTTOCULTURA CARCERARIA"

    determina un " doppio binario"

  • 59

    I CONDANNATI PER REATI DI PEDOFILIA

    sono invisi alla restante popolazione detenuta

  • 60

    L'IMPRONTA DIGITALE

    è un elemento caratterizzante dell'individuo detenuto

  • 61

    IL SESSO E' UN ELEMENTO DISCRIMINATORIO

    in alcune culture

  • 62

    IL CODICE CONSUETUDINARIO DELL'ALBANIA

    risale al 1400

  • 63

    LA FUNZIONE DEL CARCERE

    è quella di intervenire sui processi educativi dell'individuo adulto

  • 64

    L'OSSERVAZIONE SCIENTIFICA DELLA PERSONALITA

    è finalizzata all'individualizzazione del trattamento penitenziario

  • 65

    L'ART 6 DEL CODICE CIVILE

    disciplina il diritto al nome

  • 66

    L'ART 1 C 4 DELLA LEGGE 354 1975

    ribadisce il diritto dei detenuti ad essere chiamati per nome

  • 67

    L'ESPLETAMENTO DELL'OSSERVAZIONE DELLA PERSONALITA'

    è disciplinato dall'art 28 del dpr 230 2000

  • 68

    LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO

    stigmatizza la pena di morte

  • 69

    LA PENA DI MORTE

    è tra l'altro stigmatizzata dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo

  • 70

    ISTRUZIONE E RELIGIONE

    erano contemplate come elementi di sviluppo dell'individuo dal regolamento del 1931

  • 71

    IL LAVORO IN AMBITO PENITENZIARIO

    era contemplato come elemento di sviluppo dell'individuo dal regolamento del 1931

  • 72

    L'OSSERVAZIONE SCIENTIFICA DELLA PERSONALITÀ

    era già stata prevista sul versante amministrativo da una circolare del 1961

  • 73

    L'OSSERVAZIONE SCIENTIFICA DELLA PERSONALITÀ

    prescinde dai bisogni dell'individuo detenuto

  • 74

    L'EQUAZIONE DELINQUENTE - MALATO

    è stata superata attraverso l'introduzione dell'osservazione scientifica della personalità

  • 75

    LA CIRCOLARE MINISTERIALE DEL 1961 CONTEMPLAVA

    l'osservazione scientifica della personalità

  • 76

    L'ART 6 DELLA LEGGE 354 1975

    disciplina le caratteristiche dei locali di soggiorno e pernottamento

  • 77

    LE CARATTERISTICHE DEI LOCALI DI SOGGIORNO E PERNOTTAMENTO

    sono previste dall'art 6 della legge 354 1975

  • 78

    L'ART 32 DELLA LEGGE 354 1975

    disciplina il regime penitenziario

  • 79

    L'OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO

    è previsto dall'art 32 lp

  • 80

    I DANNI ARRECATI DAI DETENUTI AI BENI DELL'AMMINISTRAZIONE

    non determinano pregiudizio sul versante del procedimento penale

  • 81

    LA CURA DEGLI OGGETTI MESSI A DISPOSIZIONE DI CIASCUN DETENUTO

    è prescritta dalla legislazione penitenziaria

  • 82

    I DETENUTI E GLI INTERNATI TRA L'ALTRO

    devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione

  • 83

    L'OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO

    è previsto dalla legislazione penitenziaria

  • 84

    LE DISPOSIZIONI GENERALI E PARTICOLARI ATTINENTI AI DIRITTI E DOVERI DEI DETENUTI

    vengono comunicate all'atto d'ingresso

  • 85

    I DETENUTI E GLI INTERNATI

    all'atto d'ingresso sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri

  • 86

    LE NORME DI CONDOTTA DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI E L'OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO

    sono previste dall'art 32 della legge 354 1975

  • 87

    L'ART 32 DELLA LEGGE 354/1975

    disciplina le norme di condotta dei detenuti e degli internati e l'obbligo di risarcimento del danno