問題一覧
1
LA CRIMINOLOGIA PENITENZIARIA HA UNA IMPOSTAZIONE
intersciplinare
2
L'ASSEGNAZIONE DEI DETENUTI ALL'INTERNO DELLE SEZIONI
tende a prevenire le influenze nocive reciproche
3
IL SISTEMA PENITIENZIARIO MODERNO E' UN CONTESTO
di tutela delle esigenze cautelari e/o di rieducazione dei condannati
4
IL SISTEMA PENITENZIARIO IN PASSATO ERA
un luogo di espiazione/neutralizzazione
5
L'IMPOSTAZIONE MULTISCIPLINARE DELLA CRIMINOLOGIA PENITENZIARIA
implica il ricorso a discipline differenti
6
L'AMBIENTE CRIMINALE ESTERNO
tende a ricompattarsi in ambito penitenziario
7
LA CRIMINOLOGIA GENERALE
ha applicazioni di varia natura: critica, sociologica, eziologica, clinica
8
I CONTESTI PENITENZIARI sono
sono ontologicamente criminogeni
9
IL TRATTAMENTO PENITENZIARIO
è individualizzato
10
GLI ART.2 E 27 DELLA COSTITUZIONE
delineano lo spazio di azione dell'istituzione penitenziaria
11
L'ART.27 DELLA COSTITUZIONE TUTELA L'INDIVIDUO DETENUTO E
fa il paio con il precedente art.2 della Costituzione
12
LA PERSONALITA' DELL'INDIVIDUO DETENUTO
si svolge nella formazione sociale "carcere"
13
NELLA FORMAZIONE SOCIALE "CARCERE"
l'individuo detenuto svolge la sua personalità
14
IL CARCERE SECONDO LA COSTITUZIONE
è una formazione sociale
15
LA REPUBBLICA RICONOSCE E GARANTISCE
i diritti inviolabili dell'uomo
16
I DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO
dell'Uomo sono presidiati dall'art.2 della Costituzione
17
I DETENUTI SONO TITOLARI
di diritti essenziali
18
L'ART.27 DELLA COSTITUZIONE
prevede tra l'altro la rieducazione del condannato
19
IMPUTATI E CONDANNATI
hanno diritto al trattamento secondo le previsioni dell'art. 27 della Costituzione
20
LA RIEDUCAZIONE
è prevista per i condannati
21
GLI IMPUTATI
hanno diritto ad interventi di sostegno
22
GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO SONO
per gli imputati
23
GLI INTERVENTI DI SOSTEGNO E RIEDUCATIVI
sono previsti dal trattamento penitienziario
24
IL TRATTAMENTO PENITENZIARIO PREVEDE
interventi di sostegno e rieducativi
25
IL TRATTAMENTO INDIVIDUALIZZATO DEL DETENUTO
si inserisce nel solco degli artt.2 e 27 della Costituzione
26
LE ASSEGNAZIONI E I RAGGRUPPAMENTI DEI DETENUTI
sono disciplinati dall'art 14 della legge 354 1975
27
LA RICADUTA NEL REATO
si definisce recidiva
28
L'ART 14 DELLA LEGGE 354 1975 DISCIPLINA LE ASSEGNAZIONI E I RAGGRUPPAMENTI DEI DETENUTI
e' una norma che si riferisce all'isolamento giudiziario
29
L'ART 133 CP DISCIPLINA LA GRAVITA' DEL REATO
nella prospettiva della valutazione della pena
30
CHE COS'E' LA RECIDIVA
la ricaduta nel reato
31
LA DIREZIONE DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI E DEI CENTRI DI SERVIZIO SOCIALE (UEPE)
è disciplinata dall'art 3 del dpr 230/00
32
IL DIRETTORE D'ISTITUTO PENITENZIARIO
esercita poteri di organizzazione coordinamento e controllo delle attività d'istituto
33
LE FIGURE DELLE AREE PENITENZIARIE INTERAGISCONO
nella prospettiva del buon andamento dei compiti d'istituto
34
I POTERI DI ORGANIZZAZIONE COORDINAMENTO E CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ D'ISTITUTO
sono esercitati dal Direttore penitenziario
35
L'ART 3 DEL DPR 230 2000
disciplina la direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale (uepe)
36
I COMPORTAMENTI DEL SOGGETTO ATTIVO DEL REATO
sono espressamente preveduti dalla legge
37
DIRITTO PENALE E RELIGIONE
presentano possibili adiacenze es furto e vii comandamento
38
LE FATTISPECIE DI REATO
si fondano su comportamenti del soggetto attivo
39
LA FATTISPECIE DI REATO DEL FURTO
ha adiacenze con il precetto mosaico " non rubare "
40
L'ART 199 CP
evoca il principio di legalità delle misure di sicurezza
41
L'ART 1 DEL CODICE PENALE
evoca il principio di legalità delle pene
42
L'ART 25 COST
evoca il principio di legalità
43
IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ A LIVELLO COSTITUZIONALE
è previsto dall'art 25 Cost
44
LE "INFLUENZE NOCIVE RECIPROCHE" - QUALE FATTORE DI RISCHIO
sono contemplate dall'art 14 lp
45
L'ART 14 LP
contempla [il rischio] delle influenze nocive reciproche una
46
L'ART 99 CP
disciplina l'istituto della recidiva
47
LA RECIDIVA
è disciplinata dall'art 99 cp
48
IN CARCERE LA CULTURA " DOMINANTE"
si identifica in quella delinquenziale definita " sottocultura"
49
L'INGRESSO IN CARCERE DEL " NUOVO GIUNTO"
deve essere valutato dal punto di vista procedurale ed emotivo
50
L'IMPATTO EMOTIVO DEL CARCERE SUL NUOVO GIUNTO
è un imprescindibile elemento di valutazione
51
LA PERQUISIZIONE DEL NUOVO GIUNTO
rientra tra i protocolli operativi del primo ingresso
52
IL REGOLAMENTO CARCERARIO DEL 1931
è il primo regolamento di settore dopo il codice penale del 1930
53
LA PRINCIPALE RIFORMA PENITENZIARIA
è del 1975
54
LAVORO ISTRUZIONE E RELIGIONE
erano contemplati nel regolamento del 1931
55
LA LEGGE 354 1975
rappresenta una delle principali riforme del sistema penitenziario
56
IN AMBITO CARCERARIO
convivono le regole dell'istituzione e quelle della "sottocultura carceraria"
57
. QUALI TRA QUESTE CATEGORIE DI DETENUTI RISULTANO INVISE ALLA RESTANTE POPOLAZIONE PENITENIARIA
pedofili - appartenenti alle forze dell'ordine - collaboratori di giustizia
58
LA CONVIVENZA TRA REGOLE ISTITUZIONALI E QUELLE DELLA "SOTTOCULTURA CARCERARIA"
determina un " doppio binario"
59
I CONDANNATI PER REATI DI PEDOFILIA
sono invisi alla restante popolazione detenuta
60
L'IMPRONTA DIGITALE
è un elemento caratterizzante dell'individuo detenuto
61
IL SESSO E' UN ELEMENTO DISCRIMINATORIO
in alcune culture
62
IL CODICE CONSUETUDINARIO DELL'ALBANIA
risale al 1400
63
LA FUNZIONE DEL CARCERE
è quella di intervenire sui processi educativi dell'individuo adulto
64
L'OSSERVAZIONE SCIENTIFICA DELLA PERSONALITA
è finalizzata all'individualizzazione del trattamento penitenziario
65
L'ART 6 DEL CODICE CIVILE
disciplina il diritto al nome
66
L'ART 1 C 4 DELLA LEGGE 354 1975
ribadisce il diritto dei detenuti ad essere chiamati per nome
67
L'ESPLETAMENTO DELL'OSSERVAZIONE DELLA PERSONALITA'
è disciplinato dall'art 28 del dpr 230 2000
68
LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO
stigmatizza la pena di morte
69
LA PENA DI MORTE
è tra l'altro stigmatizzata dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo
70
ISTRUZIONE E RELIGIONE
erano contemplate come elementi di sviluppo dell'individuo dal regolamento del 1931
71
IL LAVORO IN AMBITO PENITENZIARIO
era contemplato come elemento di sviluppo dell'individuo dal regolamento del 1931
72
L'OSSERVAZIONE SCIENTIFICA DELLA PERSONALITÀ
era già stata prevista sul versante amministrativo da una circolare del 1961
73
L'OSSERVAZIONE SCIENTIFICA DELLA PERSONALITÀ
prescinde dai bisogni dell'individuo detenuto
74
L'EQUAZIONE DELINQUENTE - MALATO
è stata superata attraverso l'introduzione dell'osservazione scientifica della personalità
75
LA CIRCOLARE MINISTERIALE DEL 1961 CONTEMPLAVA
l'osservazione scientifica della personalità
76
L'ART 6 DELLA LEGGE 354 1975
disciplina le caratteristiche dei locali di soggiorno e pernottamento
77
LE CARATTERISTICHE DEI LOCALI DI SOGGIORNO E PERNOTTAMENTO
sono previste dall'art 6 della legge 354 1975
78
L'ART 32 DELLA LEGGE 354 1975
disciplina il regime penitenziario
79
L'OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO
è previsto dall'art 32 lp
80
I DANNI ARRECATI DAI DETENUTI AI BENI DELL'AMMINISTRAZIONE
non determinano pregiudizio sul versante del procedimento penale
81
LA CURA DEGLI OGGETTI MESSI A DISPOSIZIONE DI CIASCUN DETENUTO
è prescritta dalla legislazione penitenziaria
82
I DETENUTI E GLI INTERNATI TRA L'ALTRO
devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione
83
L'OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO
è previsto dalla legislazione penitenziaria
84
LE DISPOSIZIONI GENERALI E PARTICOLARI ATTINENTI AI DIRITTI E DOVERI DEI DETENUTI
vengono comunicate all'atto d'ingresso
85
I DETENUTI E GLI INTERNATI
all'atto d'ingresso sono informati delle disposizioni generali e particolari attinenti ai loro diritti e doveri
86
LE NORME DI CONDOTTA DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI E L'OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO
sono previste dall'art 32 della legge 354 1975
87
L'ART 32 DELLA LEGGE 354/1975
disciplina le norme di condotta dei detenuti e degli internati e l'obbligo di risarcimento del danno