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diritto commerciale da 100 a 200
  • Giulia Machi

  • 問題数 100 • 1/5/2024

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    問題一覧

  • 1

    L 12 04. Le imprese possono essere distinte:

    anche in base alla dimensione dell’impresa;

  • 2

    L 12 05. Al fine di andare esente dalla dichiarazione di fallimento, un imprenditore commerciale deve dimostrare:

    il possesso congiunto di due dei tre criteri dell'art. 1, comma 2, l.f.

  • 3

    L 12 06. La riforma della legge fallimentare del 2006:

    ha reintrodotto una serie di criteri unicamente quantitativi e monetari ai fini dell’individuazione delle imprese esonerate dal fallimento

  • 4

    L 12 07. Uno dei criteri dell'art. 1, comma 2, l.f. è quello:

    della realizzazione di ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila

  • 5

    L 12 08. In base alla riformata legge fallimentare (dopo la riforma del 2006):

    possono essere talvolta considerate piccoli imprenditori

  • 6

    L 12 09. L'onere di dimostrare il possesso dei requisiti per l'esenzione da fallimento grava:

    sul debitore

  • 7

    L 12 10. L'art. 1 l.f.:

    nella parte in cui prevedeva che il capitale investito non doveva essere inferiore a novecento mila lire è stato dichiarato incostituzionale

  • 8

    L 12 11. Nel r.d. 267/1942, prima della riforma generale delle procedure concorsuali del 2006, si prevedeva espressamente che le società commerciali:

    non potevano mai essere considerate piccoli imprenditor

  • 9

    L 12 12. Nel r.d. 267/1942, prima della riforma generale delle procedure concorsuali del 2006:

    si prevedeva che il piccolo imprenditore fosse soggetto alle procedure concorsuali

  • 10

    L 12 13. Nel r.d. 267/1942, prima della riforma generale delle procedure concorsuali del 2006

    erano considerati piccoli imprenditori gli imprenditori commerciali, riconosciuti, in sede di accertamento ai fini dell’imposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile

  • 11

    L 13 01. Nella vigenza della L. 860/1956:

    si riteneva che le imprese di piccole dimensioni, in violazione dei criteri individuati dall'art. 2083 c.c., per il solo fatto della natura dei beni prodotti non avrebbero potuto essere soggette al fallimento

  • 12

    L 13 02. L’art. 1 della legge n. 860 del 1956 individuava:

    i requisiti per la qualificazione dell'impresa come artigiana

  • 13

    L 13 03. Con riferimento alle definizioni giuridiche:

    opera il principio di relatività: significa che ogni definizione rileva ai fini del solo complesso normativo per il quale è dettata

  • 14

    L 13 04. L’impresa artigiana:

    è un piccolo imprenditore ai fini del codice civile

  • 15

    L 13 05. L'impresa artigiana:

    è oggetto di tutela anche sul piano costituzionale

  • 16

    L 13 06. In base alle norme del codice civile, l'artigiano:

    è esonarato dalla tenuta delle scritture contabili

  • 17

    L 13 07. Al fine di verificare se l'impresa artigiana può essere assoggettata a fallimento:

    occorre verificare se ricorrono i presupposti individuati dalla legge fallimentare

  • 18

    L 13 08. La legge quadro per l'artigianato:

    definisce espressamente l'impresa artigiana solo in ragione del ruolo dell’artigiano nell’impresa

  • 19

    L 13 09. Possono essere qualificate come imprese artigiane:

    anche le società a responsabilità limitata pluripersonali

  • 20

    L 13 10. In ragione di quanto previsto dalla legge del 1956, l'impresa doveva essere considerata artigiana:

    sulla base della natura artistica od usuale della propria produzione.

  • 21

    L 14 01. Il lavoro in casa:

    secondo alcuni, solo ove abbia dei concreti benefici per l’impresa, è equiparato al lavoro nell’impresa

  • 22

    L 14 02. Il familiare che ha diritto di partecipare ai benefici nell'impresa familiare:

    ha anche diritto di prelazione sull’azienda in caso di divisione ereditaria

  • 23

    L 14 04. Il familiare che ha diritto di partecipare ai benefici nell'impresa familiare:

    ha diritto anche al mantenimento, anche se non dovuto ad altro titolo

  • 24

    L 14 05. Nell'impresa familiare:

    Le decisioni inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa

  • 25

    L 14 06. Nell'impresa familiare:

    le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa

  • 26

    L 14 07. Nell'impresa familiare:

    i familiari partecipanti all’impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi

  • 27

    L 14 08. L'impresa familiare:

    non coincide con la piccola impresa, trattandosi di due fattispecie del tutto distinte e connotate da una ratio del tutto differente.

  • 28

    L 14 09. La disciplina dell'impresa familiare:

    è stata introdotta con la legge n. 151 del 19 maggio 1975

  • 29

    L 14 10. L'impresa familiare:

    è definita dal codice civile

  • 30

    L 14 11. Il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare:

    partecipa agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato

  • 31

    L 15 01. L'iscrizione in una delle sezioni apposite ha efficacia:

    di pubblicità notizia

  • 32

    L 15 02. Le iscrizioni nel registro delle imprese relative alle imprese agricole hanno efficacia:

    dichiarativa

  • 33

    L 14 03. Secondo l'opinione preferibile, l'impresa familiare:

    è una forma di impresa individuale

  • 34

    L 15 03. Se la società in nome collettivo non è iscritta

    è irregolare

  • 35

    L 15 04. L'ufficio del registro delle imprese è istituito:

    in ciascuna provincia presso le camere di commercio

  • 36

    L 15 05. Le iscrizioni nel registro delle imprese relative alle imprese agricole hanno efficacia:

    dichiarativa

  • 37

    L 15 06. L'iscrizione in una delle sezioni apposite ha efficacia:

    di pubblicità notizia

  • 38

    L 15 07. Se la società in nome collettivo non è iscritta:

    è irregolare

  • 39

    L 15 08. L'ufficio del registro delle imprese è istituito:

    in ciascuna provincia presso le camere di commercio

  • 40

    L 15 09. L'ufficio è retto da:

    un conservatore

  • 41

    L 15 10. Il registro:

    è tenuto con modalità informatiche

  • 42

    L 15 11. Nella sezione ordinaria del registro delle imprese, si iscrivono

    le imprese commerciali medio-grandi

  • 43

    L 15 12. L'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese:

    è soggetta a controllo formal

  • 44

    L 15 13. L'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese:

    può avere anche efficiacia costitutiva

  • 45

    L 15 14. Efficacia dichiarativa dell'iscrizione nel registro delle imprese significa che:

    il fatto iscritto si presume noto

  • 46

    L 15 15. Efficacia costitutiva dell'iscrizione nel registro delle imprese significa che:

    se l'atto non è iscritto non esiste giuridicamente

  • 47

    L 15 16. Efficacia normativa dell'iscrizione nel registro delle imprese significa che:

    se il fatto non è iscritto non si applica una determinata disciplina

  • 48

    L 15 17. L'iscrizione di una società per azioni nel registro delle impresa ha:

    efficacia costitutiva

  • 49

    L 15 18. L'iscrizione nel registro delle imprese viene attuata:

    a fronte della presentazione di una domanda

  • 50

    L 15 19. L'ufficio è retto da:

    un conservatore

  • 51

    L 15 20. Il registro:

    è tenuto con modalità informatiche

  • 52

    L 15 22. L'iscrizione nel registro delle imprese viene attuata:

    a fronte della presentazione di una domanda

  • 53

    L 15 21. Nella sezione ordinaria del registro delle imprese, si iscrivono

    le imprese commerciali medio-grandi

  • 54

    L 15 23. L'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese:

    è soggetta a controllo formale

  • 55

    L 15 24. L'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese:

    può avere anche efficiacia costitutiva

  • 56

    L 15 25. Efficacia dichiarativa dell'iscrizione nel registro delle imprese significa che:

    il fatto iscritto si presume noto

  • 57

    15 L26. Efficacia costitutiva dell'iscrizione nel registro delle imprese significa che:

    se l'atto non è iscritto non esiste giuridicamente

  • 58

    L 15 27. Efficacia normativa dell'iscrizione nel registro delle imprese significa che:

    se il fatto non è iscritto non si applica una determinata disciplina

  • 59

    L 15 28. L'iscrizione di una società per azioni nel registro delle impresa ha:

    efficacia costitutiva

  • 60

    L 16 01. In base alla disciplina della rappresentanza commerciale:

    le figure tipiche di collaboratori interni dell'imprenditore hanno automaticamente il potere di rappresentanza dell'imprenditore

  • 61

    L 16 02. In base alla disciplina della rappresentanza di diritto comune:

    il potere di rappresentanza deve essere conferito con le forme previste per il contratto che deve essere stipulato

  • 62

    L 16 03. In base alla disciplina della rappresentanza di diritto comune:

    il potere di rappresentanza sussiste nei limiti fissati dalla procura

  • 63

    L 16 04. In base alla disciplina della rappresentanza di diritto comune:

    perché gli effetti degli atti compiuti dal rappresentante si producano direttamente nella sfera giuridica dell'interessato è necessaria una procura

  • 64

    L 16 05. Non si può dire che l'institore:

    non sia collocato al vertice dell'organigramma aziendale

  • 65

    L 16 06. L'art. 2203 c.c. disciplina:

    l'institore

  • 66

    L 16 07. Se l'institore ha compiuto un atto, violando i limiti posti ai suoi poteri attraverso una procura inopponibile ai terzi:

    l'atto è efficace

  • 67

    L 16 08. I limiti ai poteri dell'istitore contenuti nella procura

    possono essere opponibili con l'iscrizione nel registro delle imprese

  • 68

    L 16 09. La procura nella rappresentanza commerciale è funzionale a:

    introdurre limitazioni ai poteri dell'institore

  • 69

    L 16 10. In base alla disciplina della rappresentanza commerciale:

    la procura sarà necessaria solo se l'imprenditore vorrà modificare il contenuto legale tipico del potere di rappresentanza

  • 70

    L 16 11. In base alla disciplina della rappresentanza commerciale:

    l'atto con cui si modifica il contenuto tipico del potere di rappresentanza sarà opponibile ai terzi solo se portato a conoscenza con mezzi idonei

  • 71

    L 16 12. L'institore è:

    colui che è preposto dal titolare all'esercizio dell'impresa o di una sede secondaria o di un ramo particolare della stessa

  • 72

    L 16 13. In base alla disciplina della rappresentanza commerciale:

    viene in considerazione un potere di rappresentanza che deriva ex lege a seconda delle mansioni che le figure tipiche di collaboratori svolgono nell'impresa

  • 73

    L16 14. In base alla disciplina della rappresentanza di diritto comune:

    il conferimento da parte di un soggetto ad un altro di compiere atti nel suo interesse non attribuisce all'incaricato il potere di agire in nome dell'interessato.

  • 74

    L 16 15. Nella rappresentanza di diritto commerciale

    il potere di rappresentanza dell'imprenditore deriva dalla legge

  • 75

    L 16 16. I commessi

    si devono attenere agli eventuali contratti standard utilizzati per la contrattazione d'impresa

  • 76

    L 16 17. I commessi

    hanno poteri decisori

  • 77

    L 16 18. Il procuratore

    non ha gli obblighi di tenuta delle scritture contabili

  • 78

    L 16 19. La disciplina della rappresentanza di diritto comune:

    può trovare applicazione se l'imprenditore si avvale di collaboratori esterni

  • 79

    L 16 20. Il procuratore è

    una figura dotata, secondo alcuni, soltanto di poteri di rappresentanza

  • 80

    L 16 21. L'art. 2209 c.c.

    rinvia agli artt. 2206 e 2207 c.c.

  • 81

    L 16 22. I procuratori

    in base a un rapporto continuativo hanno il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso

  • 82

    L 16 23. La limitazione ai poteri di rappresentanza dei collaboratori dellìimprenditore

    può essere opposta anche se non iscritta nel registro delle imprese

  • 83

    L 16 24. La limitazione ai poteri di rappresentanza dei collaboratori dellìimprenditore

    può essere qualitativa

  • 84

    L 16 25. Sono poteri dichiaratori:

    quelli che consentono di dare esecuzione alle decisioni assunte

  • 85

    L 16 26. Nella rappresentanza di diritto commerciale

    la procura può essere opponibile ai terzi

  • 86

    L 16 27. Nella rappresentanza di diritto commerciale

    la procura sarà necessaria solo se l'imprenditore vorrà modificare il contenuto legale tipico del potere di rappresentanza

  • 87

    L 16 28. Nella rappresentanza di diritto commerciale

    i collaboratori dell'imprenditore hanno automaticamente il potere di rappresentanza dell'imprenditore

  • 88

    L 16 29. I commessi

    possono concedere soltanto gli sconti e/o le sole dilazioni di pagamento che rientrano negli usi commerciali

  • 89

    L 16 30. La disciplina della rappresentanza commerciale

    trova applicazione a fronte del compimento di atti posti in essere da collaboratori interni dell'imprenditore

  • 90

    L 16 31. La disciplina della rappresentanza di diritto comune

    trova applicazione se gli atti sono compiuti da collaboratori esterni dell'imprenditore commerciale

  • 91

    L 16 32. Nella rappresentanza di diritto comune, il potere di rappresentanza sussiste

    nei limiti fissati dalla procura

  • 92

    L 16 33. Nella rappresentanza di diritto comune

    perché gli effetti degli atti compiuti dal rappresentante non si producano direttamente nella sfera giuridica dell'interessato è necessaria una procura

  • 93

    L 16 34. Nella rappresentanza di diritto comune

    il conferimento da parte di un soggetto ad un altro di compiere atti nel suo interesse non attribuisce all'incaricato il potere di agire in nome dell'int

  • 94

    L 16 35. Sono ausiliari interni dell'impresa

    i soggetti stabilmente inseriti nell'organizzazione

  • 95

    L 16 36. Sono ausiliari autonomi dell'imprenditore

    i soggetti esterni all'organizzazione che svolgono un'attività di collaborazione occasionale o stabile in base a possibili e diversi rapporti contrattuali

  • 96

    L 16 37. Nell'ipotesi in cui l'imprenditore si avvale della collaborazione di altri soggetti

    può esservi la spendita del nome dell'imprenditore

  • 97

    L 16 38. L'imprenditore, nell'esercizio dell'attività d'impresa, può avvalersi di soggetti esterni all'organizzazione

    che svolgono un'attività di collaborazione occasionale o stabile in base ad un contratto di mandato

  • 98

    L 16 39. L'imprenditore nell'esercizio dell'attività d'impresa

    può avvalersi di soggetti "collegati" all'impresa in ragione di rapporti di lavoro subordinato

  • 99

    L 16 40. La disciplina della rappresentanza commerciale

    deroga a quella di diritto comune

  • 100

    L 16 41. L'imprenditore si avvale di propri collaboratori

    per rendere efficiente la gestione