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問題一覧
1
L 12 04. Le imprese possono essere distinte:
anche in base alla dimensione dell’impresa;
2
L 12 05. Al fine di andare esente dalla dichiarazione di fallimento, un imprenditore commerciale deve dimostrare:
il possesso congiunto di due dei tre criteri dell'art. 1, comma 2, l.f.
3
L 12 06. La riforma della legge fallimentare del 2006:
ha reintrodotto una serie di criteri unicamente quantitativi e monetari ai fini dell’individuazione delle imprese esonerate dal fallimento
4
L 12 07. Uno dei criteri dell'art. 1, comma 2, l.f. è quello:
della realizzazione di ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila
5
L 12 08. In base alla riformata legge fallimentare (dopo la riforma del 2006):
possono essere talvolta considerate piccoli imprenditori
6
L 12 09. L'onere di dimostrare il possesso dei requisiti per l'esenzione da fallimento grava:
sul debitore
7
L 12 10. L'art. 1 l.f.:
nella parte in cui prevedeva che il capitale investito non doveva essere inferiore a novecento mila lire è stato dichiarato incostituzionale
8
L 12 11. Nel r.d. 267/1942, prima della riforma generale delle procedure concorsuali del 2006, si prevedeva espressamente che le società commerciali:
non potevano mai essere considerate piccoli imprenditor
9
L 12 12. Nel r.d. 267/1942, prima della riforma generale delle procedure concorsuali del 2006:
si prevedeva che il piccolo imprenditore fosse soggetto alle procedure concorsuali
10
L 12 13. Nel r.d. 267/1942, prima della riforma generale delle procedure concorsuali del 2006
erano considerati piccoli imprenditori gli imprenditori commerciali, riconosciuti, in sede di accertamento ai fini dell’imposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile
11
L 13 01. Nella vigenza della L. 860/1956:
si riteneva che le imprese di piccole dimensioni, in violazione dei criteri individuati dall'art. 2083 c.c., per il solo fatto della natura dei beni prodotti non avrebbero potuto essere soggette al fallimento
12
L 13 02. L’art. 1 della legge n. 860 del 1956 individuava:
i requisiti per la qualificazione dell'impresa come artigiana
13
L 13 03. Con riferimento alle definizioni giuridiche:
opera il principio di relatività: significa che ogni definizione rileva ai fini del solo complesso normativo per il quale è dettata
14
L 13 04. L’impresa artigiana:
è un piccolo imprenditore ai fini del codice civile
15
L 13 05. L'impresa artigiana:
è oggetto di tutela anche sul piano costituzionale
16
L 13 06. In base alle norme del codice civile, l'artigiano:
è esonarato dalla tenuta delle scritture contabili
17
L 13 07. Al fine di verificare se l'impresa artigiana può essere assoggettata a fallimento:
occorre verificare se ricorrono i presupposti individuati dalla legge fallimentare
18
L 13 08. La legge quadro per l'artigianato:
definisce espressamente l'impresa artigiana solo in ragione del ruolo dell’artigiano nell’impresa
19
L 13 09. Possono essere qualificate come imprese artigiane:
anche le società a responsabilità limitata pluripersonali
20
L 13 10. In ragione di quanto previsto dalla legge del 1956, l'impresa doveva essere considerata artigiana:
sulla base della natura artistica od usuale della propria produzione.
21
L 14 01. Il lavoro in casa:
secondo alcuni, solo ove abbia dei concreti benefici per l’impresa, è equiparato al lavoro nell’impresa
22
L 14 02. Il familiare che ha diritto di partecipare ai benefici nell'impresa familiare:
ha anche diritto di prelazione sull’azienda in caso di divisione ereditaria
23
L 14 04. Il familiare che ha diritto di partecipare ai benefici nell'impresa familiare:
ha diritto anche al mantenimento, anche se non dovuto ad altro titolo
24
L 14 05. Nell'impresa familiare:
Le decisioni inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa
25
L 14 06. Nell'impresa familiare:
le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa
26
L 14 07. Nell'impresa familiare:
i familiari partecipanti all’impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi
27
L 14 08. L'impresa familiare:
non coincide con la piccola impresa, trattandosi di due fattispecie del tutto distinte e connotate da una ratio del tutto differente.
28
L 14 09. La disciplina dell'impresa familiare:
è stata introdotta con la legge n. 151 del 19 maggio 1975
29
L 14 10. L'impresa familiare:
è definita dal codice civile
30
L 14 11. Il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare:
partecipa agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato
31
L 15 01. L'iscrizione in una delle sezioni apposite ha efficacia:
di pubblicità notizia
32
L 15 02. Le iscrizioni nel registro delle imprese relative alle imprese agricole hanno efficacia:
dichiarativa
33
L 14 03. Secondo l'opinione preferibile, l'impresa familiare:
è una forma di impresa individuale
34
L 15 03. Se la società in nome collettivo non è iscritta
è irregolare
35
L 15 04. L'ufficio del registro delle imprese è istituito:
in ciascuna provincia presso le camere di commercio
36
L 15 05. Le iscrizioni nel registro delle imprese relative alle imprese agricole hanno efficacia:
dichiarativa
37
L 15 06. L'iscrizione in una delle sezioni apposite ha efficacia:
di pubblicità notizia
38
L 15 07. Se la società in nome collettivo non è iscritta:
è irregolare
39
L 15 08. L'ufficio del registro delle imprese è istituito:
in ciascuna provincia presso le camere di commercio
40
L 15 09. L'ufficio è retto da:
un conservatore
41
L 15 10. Il registro:
è tenuto con modalità informatiche
42
L 15 11. Nella sezione ordinaria del registro delle imprese, si iscrivono
le imprese commerciali medio-grandi
43
L 15 12. L'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese:
è soggetta a controllo formal
44
L 15 13. L'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese:
può avere anche efficiacia costitutiva
45
L 15 14. Efficacia dichiarativa dell'iscrizione nel registro delle imprese significa che:
il fatto iscritto si presume noto
46
L 15 15. Efficacia costitutiva dell'iscrizione nel registro delle imprese significa che:
se l'atto non è iscritto non esiste giuridicamente
47
L 15 16. Efficacia normativa dell'iscrizione nel registro delle imprese significa che:
se il fatto non è iscritto non si applica una determinata disciplina
48
L 15 17. L'iscrizione di una società per azioni nel registro delle impresa ha:
efficacia costitutiva
49
L 15 18. L'iscrizione nel registro delle imprese viene attuata:
a fronte della presentazione di una domanda
50
L 15 19. L'ufficio è retto da:
un conservatore
51
L 15 20. Il registro:
è tenuto con modalità informatiche
52
L 15 22. L'iscrizione nel registro delle imprese viene attuata:
a fronte della presentazione di una domanda
53
L 15 21. Nella sezione ordinaria del registro delle imprese, si iscrivono
le imprese commerciali medio-grandi
54
L 15 23. L'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese:
è soggetta a controllo formale
55
L 15 24. L'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese:
può avere anche efficiacia costitutiva
56
L 15 25. Efficacia dichiarativa dell'iscrizione nel registro delle imprese significa che:
il fatto iscritto si presume noto
57
15 L26. Efficacia costitutiva dell'iscrizione nel registro delle imprese significa che:
se l'atto non è iscritto non esiste giuridicamente
58
L 15 27. Efficacia normativa dell'iscrizione nel registro delle imprese significa che:
se il fatto non è iscritto non si applica una determinata disciplina
59
L 15 28. L'iscrizione di una società per azioni nel registro delle impresa ha:
efficacia costitutiva
60
L 16 01. In base alla disciplina della rappresentanza commerciale:
le figure tipiche di collaboratori interni dell'imprenditore hanno automaticamente il potere di rappresentanza dell'imprenditore
61
L 16 02. In base alla disciplina della rappresentanza di diritto comune:
il potere di rappresentanza deve essere conferito con le forme previste per il contratto che deve essere stipulato
62
L 16 03. In base alla disciplina della rappresentanza di diritto comune:
il potere di rappresentanza sussiste nei limiti fissati dalla procura
63
L 16 04. In base alla disciplina della rappresentanza di diritto comune:
perché gli effetti degli atti compiuti dal rappresentante si producano direttamente nella sfera giuridica dell'interessato è necessaria una procura
64
L 16 05. Non si può dire che l'institore:
non sia collocato al vertice dell'organigramma aziendale
65
L 16 06. L'art. 2203 c.c. disciplina:
l'institore
66
L 16 07. Se l'institore ha compiuto un atto, violando i limiti posti ai suoi poteri attraverso una procura inopponibile ai terzi:
l'atto è efficace
67
L 16 08. I limiti ai poteri dell'istitore contenuti nella procura
possono essere opponibili con l'iscrizione nel registro delle imprese
68
L 16 09. La procura nella rappresentanza commerciale è funzionale a:
introdurre limitazioni ai poteri dell'institore
69
L 16 10. In base alla disciplina della rappresentanza commerciale:
la procura sarà necessaria solo se l'imprenditore vorrà modificare il contenuto legale tipico del potere di rappresentanza
70
L 16 11. In base alla disciplina della rappresentanza commerciale:
l'atto con cui si modifica il contenuto tipico del potere di rappresentanza sarà opponibile ai terzi solo se portato a conoscenza con mezzi idonei
71
L 16 12. L'institore è:
colui che è preposto dal titolare all'esercizio dell'impresa o di una sede secondaria o di un ramo particolare della stessa
72
L 16 13. In base alla disciplina della rappresentanza commerciale:
viene in considerazione un potere di rappresentanza che deriva ex lege a seconda delle mansioni che le figure tipiche di collaboratori svolgono nell'impresa
73
L16 14. In base alla disciplina della rappresentanza di diritto comune:
il conferimento da parte di un soggetto ad un altro di compiere atti nel suo interesse non attribuisce all'incaricato il potere di agire in nome dell'interessato.
74
L 16 15. Nella rappresentanza di diritto commerciale
il potere di rappresentanza dell'imprenditore deriva dalla legge
75
L 16 16. I commessi
si devono attenere agli eventuali contratti standard utilizzati per la contrattazione d'impresa
76
L 16 17. I commessi
hanno poteri decisori
77
L 16 18. Il procuratore
non ha gli obblighi di tenuta delle scritture contabili
78
L 16 19. La disciplina della rappresentanza di diritto comune:
può trovare applicazione se l'imprenditore si avvale di collaboratori esterni
79
L 16 20. Il procuratore è
una figura dotata, secondo alcuni, soltanto di poteri di rappresentanza
80
L 16 21. L'art. 2209 c.c.
rinvia agli artt. 2206 e 2207 c.c.
81
L 16 22. I procuratori
in base a un rapporto continuativo hanno il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso
82
L 16 23. La limitazione ai poteri di rappresentanza dei collaboratori dellìimprenditore
può essere opposta anche se non iscritta nel registro delle imprese
83
L 16 24. La limitazione ai poteri di rappresentanza dei collaboratori dellìimprenditore
può essere qualitativa
84
L 16 25. Sono poteri dichiaratori:
quelli che consentono di dare esecuzione alle decisioni assunte
85
L 16 26. Nella rappresentanza di diritto commerciale
la procura può essere opponibile ai terzi
86
L 16 27. Nella rappresentanza di diritto commerciale
la procura sarà necessaria solo se l'imprenditore vorrà modificare il contenuto legale tipico del potere di rappresentanza
87
L 16 28. Nella rappresentanza di diritto commerciale
i collaboratori dell'imprenditore hanno automaticamente il potere di rappresentanza dell'imprenditore
88
L 16 29. I commessi
possono concedere soltanto gli sconti e/o le sole dilazioni di pagamento che rientrano negli usi commerciali
89
L 16 30. La disciplina della rappresentanza commerciale
trova applicazione a fronte del compimento di atti posti in essere da collaboratori interni dell'imprenditore
90
L 16 31. La disciplina della rappresentanza di diritto comune
trova applicazione se gli atti sono compiuti da collaboratori esterni dell'imprenditore commerciale
91
L 16 32. Nella rappresentanza di diritto comune, il potere di rappresentanza sussiste
nei limiti fissati dalla procura
92
L 16 33. Nella rappresentanza di diritto comune
perché gli effetti degli atti compiuti dal rappresentante non si producano direttamente nella sfera giuridica dell'interessato è necessaria una procura
93
L 16 34. Nella rappresentanza di diritto comune
il conferimento da parte di un soggetto ad un altro di compiere atti nel suo interesse non attribuisce all'incaricato il potere di agire in nome dell'int
94
L 16 35. Sono ausiliari interni dell'impresa
i soggetti stabilmente inseriti nell'organizzazione
95
L 16 36. Sono ausiliari autonomi dell'imprenditore
i soggetti esterni all'organizzazione che svolgono un'attività di collaborazione occasionale o stabile in base a possibili e diversi rapporti contrattuali
96
L 16 37. Nell'ipotesi in cui l'imprenditore si avvale della collaborazione di altri soggetti
può esservi la spendita del nome dell'imprenditore
97
L 16 38. L'imprenditore, nell'esercizio dell'attività d'impresa, può avvalersi di soggetti esterni all'organizzazione
che svolgono un'attività di collaborazione occasionale o stabile in base ad un contratto di mandato
98
L 16 39. L'imprenditore nell'esercizio dell'attività d'impresa
può avvalersi di soggetti "collegati" all'impresa in ragione di rapporti di lavoro subordinato
99
L 16 40. La disciplina della rappresentanza commerciale
deroga a quella di diritto comune
100
L 16 41. L'imprenditore si avvale di propri collaboratori
per rendere efficiente la gestione